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Metilisotiazolinone, facciamo chiarezza

In merito all’utilizzo di metilisotiazolinone in prodotti cosmetici, riceviamo e pubblichiamo la precisazione legislativa ricevuta da parte del Dipartimento della sanità e socialità del Canton Ticino – Divisione della salute pubblica – Laboratorio cantonale.

Il metilisotiazolinone è un agente antimicrobico utilizzato nei prodotti cosmetici. Attualmente il suo utilizzo è regolamentato nell’Allegato 3 dell’Ordinanza sui cosmetici (OCos) nell’Elenco degli agenti antimicrobici, dei filtri ultravioletti e delle altre sostanze il cui uso è vietato nei cosmetici salvo a determinate condizioni, con una concentrazione massima autorizzata nel prodotto pronto per l’applicazione dello 0,01% (senza specificazione sulla tipologia di prodotto).

Il 12 dicembre 2013 il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha adottato un parere sulla sicurezza del metilisotiazolinone (solo sensibilizzazione). Il CSSC ha concluso che i dati clinici attualmente disponibili indicano che una concentrazione di 100 ppm di metilisotiazolinone nei prodotti cosmetici non è sicura per il consumatore. Per i prodotti cosmetici da non sciacquare, comprese le salviette umidificate, non sono state dimostrate in modo adeguato concentrazioni sicure di metilisotiazolinone per quanto riguarda l’induzione o l’elicitazione di allergia da contatto. Alla luce del suddetto parere del CSSC è importante affrontare l’aumento dell’incidenza di allergie indotte dal metilisotiazolinone e tale sostanza dovrebbe pertanto essere vietata nei prodotti da non sciacquare.

Di conseguenza l’Unione Europea in data 22 luglio 2016 ha modificato, mediante REGOLAMENTO (UE) 2016/1198 DELLA COMMISSIONE, l’allegato V del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti cosmetici, limitando l’utilizzo del metilisotiazolinone esclusivamente ai prodotti da sciacquare con una concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso dello 0,01%. L’UE ha concesso tempo fino al 12 febbraio 2017 per conformare i prodotti immessi e messi a disposizione sul mercato dell’Unione.

In Svizzera questa modifica del diritto europeo è stata recepita nell’ambito della revisione totale della legislazione in materia di derrate alimentari e oggetti d’uso, e integrata nella nuova Ordinanza sui cosmetici che entrerà in vigore il prossimo 1° maggio.

La nuova Ordinanza sui cosmetici prevede tuttavia all’articolo 16 le seguenti disposizioni transitorie: In deroga all’articolo 95 ODerr, i cosmetici non conformi ai requisiti di cui all’articolo 54 capoversi 1–5 ODerr possono essere fabbricati, importati e caratterizzati secondo il diritto anteriore fino al 30 aprile 2018 e possono essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

A titolo informativo teniamo a segnalare che tutti gli interventi del Laboratorio cantonale (siano essi prelievi di campioni o attività ispettive) vengono svolti da collaboratori che sono tenuti a identificarsi, presentando una tessera di riconoscimento, e a rilasciare traccia del proprio intervento (rapporto di prelievo di campioni o rapporto d’ispezione).

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